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Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica possono liberamente partecipare con imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea, anche se non stabilite in Italia, alle coassicurazioni di rischi situati fuori del territorio italiano ma all'interno del territorio della predetta Comunita', regolate dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 78/473 del 30 maggio 1978. Le quote assunte attraverso la partecipazione alle coassicurazioni di cui al comma 1 sono comprese nel portafoglio italiano.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art3 · fonte del testo

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