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[1]Gli enti di cui all'art. 1 i quali abbiano gia', assunta una delle denominazioni in detto articolo previste, dovranno, se intendano mantenerla, presentare la domanda per ottenerne l'autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

[2]Qualora non presentino la domanda entro il termine stabilito o, avendola presentata, l'autorizzazione non venga concessa, dovranno eliminare la denominazione dai propri statuti e non potranno comunque farne uso.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1376~art2 · fonte del testo

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