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[1]A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere trascritti ai sensi e per gli effetti della legge 30 agosto 1868, n. 4577, marchi di fabbrica e di commercio contenenti la sigla "E 42" se gli interessati non dimostrino di avere ottenuto la concessione di cui al predetto art. 2.
[2]La revoca della concessione fa cessare gli effetti della trascrizione del marchio.
[3]Copia dell'atto di revoca deve essere comunicato dall'Ente autonomo Esposizione universale di Roma al Ministero delle corporazioni (Ufficio della proprieta' intellettuale), per l'annotazione nel registro dei marchi.
[4]Chiunque contravviene alla disposizione dell'art. 2 o continua a far uso della sigla « E 42 » dopo che la concessione gli e' stata revocata, e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 22 giugno 1939-XVII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Solmi - Lantini - Di Revel
[9]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
