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[1]Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici che abbiano assunta la qualifica di onore «fascista» senza che sia intervenuto il relativo provvedimento ai sensi del primo comma del precedente art. 3, ed intendano mantenerla, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 3. Se l'autorizzazione non e' concessa, essi debbono promuovere, nel termine che sara' loro assegnato, la eliminazione della qualifica anzidetta dai propri statuti.
[2]I contravventori sono puniti con l'ammenda di cui al citato art. 3.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 23 marzo 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - MUTI - GRANDI - RICCI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 8 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
