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[1]E' vietato d'inserire la qualifica d'onore di «Ente fascista» od «Istituto fascista» negli atti che riguardano la costituzione o comunque il funzionamento degli enti pubblici, eccezione fatta per quegli enti che debbano assumere od abbiano assunto tale qualifica in virtu' di disposizioni contenute in leggi od in Regi decreti emanati anteriormente alla presente legge.
[2]I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.
[3]L'anzidetta qualifica d'onore puo' essere conferita a quegli enti pubblici che, per le finalita' che perseguono e per i servizi resi alla Nazione, ne siano riconosciuti meritevoli.
[4]L'autorizzazione e' data con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministero nella cui competenza rientri l'attivita' che l'ente esplica.
Testo in vigore dal 8 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
