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Il nome "pelliccia", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 14 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-12-16;1112~art2 · fonte del testo

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