Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1991 al 9 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1991 n. 112.
Abrogato dal 23 aprile 1991
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Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1991 n. 112.
Abrogato dal 23 aprile 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1971 al 23 aprile 1991. 156 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, esse determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 1. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attivita' di commercio ambulante non girovago. Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In tali casi puo' essere autorizzata, anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita. I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale devono essere spostati. All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi e' vietata ogni attivita' di commercio stabile ed ambulanteaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1991 N. 112.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-07-28;558~art2 · fonte del testo
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