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Il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni all'uopo delegate, provvede, entro dieci giorni dalla data indicata sulla prenotazione per la consegna di cui all'art. 6, al ritiro del bestiame liberamente offerto dai detentori, organizzando, se necessario, appositi raduni di bestiame.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
