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[1]Chiunque detenga bestiame bovino vivo per qualsiasi titolo e destinazione, e' obbligato a farne denuncia alla Sezione della zootecnia, del Consorzio provinciale produttori agricoltura, sugli appositi moduli forniti dalle Sezioni stesse, nei limiti di tempo all'uopo stabiliti.

[2]Nella denuncia devono essere separatamente indicati:

  • a)cognome, nome, domicilio, professione abituale del detentore, allevatore, ingrassatore, commerciante e titolo della detenzione del bestiame;
  • b)localita' nella quale e' mantenuto il bestiame;
  • c)numero, categoria, razza, peso individuale e peso vivo complessivo dei capi di bestiame denunciati.

[3]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'Istituto centrale di statistica, puo' autorizzare il Settore della zootecnia ad aggiornare le denuncie della consistenza del bestiame, almeno una volta l'anno.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1723~art5 · fonte del testo

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