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Le Forze armate ed i rappresentanti delle organizzazioni commerciali ed industriali devono segnalare tempestivamente al Settore della zootecnia i quantitativi di bestiame di cui chiedono la periodica fornitura, affinche' il Settore stesso, d'intesa con le categorie interessate, possa provvedere a regolare il conferimento e la consegna da parte dei detentori.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
