Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I prezzi in base ai quali devono essere pagati gli animali da macello ai detentori e i prezzi di cessione degli animali stessi alle categorie interessate, sono fissati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

[2]I prezzi di cessione e di vendita al dettaglio delle carni conservate con il freddo, derivanti da mattazioni effettuate nel Regno, devono essere uguali ai prezzi di cessione e di vendita al dettaglio stabiliti per le carni macellate fresche.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1723~art3 · fonte del testo

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