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[1]I prezzi in base ai quali devono essere pagati gli animali da macello ai detentori e i prezzi di cessione degli animali stessi alle categorie interessate, sono fissati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.
[2]I prezzi di cessione e di vendita al dettaglio delle carni conservate con il freddo, derivanti da mattazioni effettuate nel Regno, devono essere uguali ai prezzi di cessione e di vendita al dettaglio stabiliti per le carni macellate fresche.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
