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I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni previste nella presente legge, rilasciati nei rapporti tra produttori e detentori di bestiame, sia volontariamente, sia obbligatoriamente, ed il Settore e le dipendenti Sezioni provinciali della zootecnia, nonche' quelli relativi ai rapporti tra il Settore e le Sezioni medesime e gli Istituti di credito finanziatori, compresi gli assegni emessi per i pagamenti dovuti ai conferenti suddetti, sono esenti dalle tasse e dalle imposte indirette sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo e, ove dovuta, per l'imposta generale sull'entrata.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
