Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I contratti di vendita del bestiame da macello stipulati in difformita' delle disposizioni della presente legge sono nulli.
[2]Chiunque si sottragga agli obblighi stabiliti dalla presente legge relativamente ai bovini e ai suini da macello o stipuli contratti in difformita' delle disposizioni in essa contenute o rifiuti di adempire agli obblighi imposti dal Settore della zootecnia per la esecuzione del prelevamento o della requisizione, o in qualsiasi modo ostacoli l'esecuzione stessa, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
