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Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul bestiame conferito al Settore della zootecnia, possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditori devono notificare al Settore i loro eventuali diritti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1723~art21 · fonte del testo

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