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[1]Le richieste dei bovini da macello avanzate dalle Forze armate, dalle organizzazioni commerciali che provvedono all'approvvigionamento delle carni per la popolazione civile e dalle organizzazioni industriali trasformatrici, sono soddisfatte dal Settore, col bestiame volontariamente od obbligatoriamente messo a sua disposizione dai detentori, secondo le norme di cui ai successivi articoli.

[2]Le richieste del bestiame da macello sono accolte in misura corrispondente alla qualita' e quantita' del bestiame e delle carni disponibili.

[3]Le richieste del bestiame da macello per i bisogni delle Forze armate sono accolte nelle quantita' occorrenti ad assicurare i rifornimenti e nelle qualita' fissate dai competenti organi tecnici militari.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1723~art2 · fonte del testo

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