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[1]La disciplina di cui ai precedenti articoli per il commercio e la macellazione del bestiame in tutto il Regno, e' applicata anche al commercio ed alla mattazione dei suini da macello.

[2]Sono escluse da tale disciplina le mattazioni per il normale consumo famigliare degli allevatori, con un maiale ogni cinque persone della famiglia e per anno. Il veterinario comune e' tenuto a far denuncia di ogni macellazione di suini per il consumo famigliare alla Sezione della zootecnia, entro dieci giorni.

[3]Le denuncie relative al bestiame suino detenuto da allevatori industriali o da cooperative, sono raccolte dalle rispettive organizzazioni di categoria, con obbligo di trasmetterle tempestivamente al Settore della zootecnia.

[4]E' data pure facolta' alle organizzazioni predette di provvedere, in accordo con il Settore della zootecnia, all'organizzazione delle consegne del bestiame suino da conferire. Il conferimento agli acquirenti deve avvenire sempre per il tramite del Settore della zootecnia.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1723~art19 · fonte del testo

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