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[1]Il Settore della zootecnia, al solo fine di procurarsi i mezzi occorrenti al pagamento del bestiame ai conferenti per gli eventuali accantonamenti delle eccedenze, ha facolta' di cedere in garanzia ai terzi il bestiame acquistato con i fondi ricevuti in anticipazione o le carni da esso bestiame derivate.
[2]Dette operazioni sono privilegiate sul prodotto in gestione o sul ricavo finale della vendita del medesimo. Tale privilegio segue immediatamente quello per i prestiti agrari per acquisto di bestiame, previsto dal comma 4° dell'art. 8 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760.
[3]Sotto la responsabilita' personale dei propri amministratori, il Settore e le Sezioni sono obbligati a versare immediatamente all'Istituto finanziatore il ricavo delle vendite effettuate a mano a mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
