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[1]I permessi di importazione e di esportazione del bestiame da macello e delle carni congelate sono rilasciati dal Ministero per gli scambi e le valute, al quale la Commissione di cui all'art. 16 segnala le esigenze del mercato nazionale.
[2]La destinazione e la utilizzazione delle carni estere in temporanea importazione e la distribuzione delle carni e del bestiame importato dalla Societa' anonima importazione bestiame (S.A.I.B.) e destinato al consumo della popolazione civile o delle Forze armate o alla trasformazione industriale, sono disciplinate dalla Commissione di cui all'art. 16.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
