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[1]I permessi di importazione e di esportazione del bestiame da macello e delle carni congelate sono rilasciati dal Ministero per gli scambi e le valute, al quale la Commissione di cui all'art. 16 segnala le esigenze del mercato nazionale.

[2]La destinazione e la utilizzazione delle carni estere in temporanea importazione e la distribuzione delle carni e del bestiame importato dalla Societa' anonima importazione bestiame (S.A.I.B.) e destinato al consumo della popolazione civile o delle Forze armate o alla trasformazione industriale, sono disciplinate dalla Commissione di cui all'art. 16.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1723~art15 · fonte del testo

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