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Per il bestiame ceduto a nome e per conto del detentore, il Settore provvede ad emettere regolare fattura a carico dell'acquirente, comprendendovi, oltre al prezzo dovuto:
- a)un diritto fisso per quintali peso vivo, da devolversi al Settore zootecnia, per sopperire alle spese della gestione, stabilito dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della guerra;
- b)un'aliquota per quintale peso vivo, eventualmente destinata al conguaglio delle spese di trasporto, ritiro e servizi inerenti, dal luogo di raduno fino al macello. Nel caso che la Commissione di cui all'art. 16 giudichi conveniente proporre tale conguaglio, l'ammontare dell'aliquota deve essere approvato dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della guerra;
- c)un'aliquota per quintale peso vivo, per eventuale rimborso della assicurazione contro i rischi relativi alla commestibilita' delle carni ed al loro trasporto, da proporre ed approvare come sopra.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
