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[1]L'acquisto ed il ritiro del bestiame bovino destinato alla macellazione e delle carni macellate o conservate dal Settore della zootecnia devono essere effettuati dagli Enti economici (S.A.M.A. e C.I.C.A.) costituiti rispettivamente dalla Federazione fascista dei commercianti dei prodotti zootecnici, per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e dalla Federazione nazionale fascista esercenti industrie agricole e alimentarie varie, per il prodotto destinato alla confezione di carni conservate, insaccate o in scatola, o di prodotti di carne comune preparati, lardo, strutto, ecc. Tali enti, all'atto della relativa domanda, devono dimostrare al Settore di avere messo a sua disposizione, presso un Istituto bancario da esso designato, la somma corrispondente all'importo della merce commissionata, ed hanno l'obbligo di ritirare la merce stessa nei termini indicati nella domanda.
[2]Sulle somme cosi' disponibili, il Settore ordina che sia pagato al conferente, entro il limite massimo di otto giorni dall'avvenuta, consegna del bestiame o delle carni, il prezzo dovuto, liquidandolo in base ai prezzi base approvati ai sensi dell'art. 3, ed ai dati risultanti dai bollettini di consegna.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
