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[1]Per i prelevamenti di cui al precedente articolo, il Settore puo' richiedere al Prefetto, se e' necessario, l'assistenza della Forza pubblica.
[2]Le spese del forzato prelevamento sono ragguagliate ad una diaria di L. 50 per ogni delegato del Settore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute col mezzo piu' economico e ferroviario, ove esiste la ferrovia, e restano a carico del detentore inadempiente.
[3]Al bestiame requisito sono applicabili i prezzi di cui all'art. 3, diminuiti delle spese di trasporto dei capi requisiti fino al luogo di raduno: il relativo pagamento e' effettuato con le modalita' previste per i prelevamenti normali.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
