Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura cura la raccolta e la fornitura del bestiame bovino da macello, nella misura richiesta dalle esigenze del consumo, alle Forze armate, alle organizzazioni commerciali, centrali e periferiche, incaricate della distribuzione della carne alla popolazione civile, ed alle organizzazioni industriali che provvedono alla preparazione delle carni insaccate ed in scatola e di prodotti di carne comunque preparati.
[2]Le eccedenze stagionali ed eccezionali di bestiame, rispetto ai bisogni del consumo e dell'industria, che non vengono tempestivamente assegnate ed assorbite dagli enti e dalle organizzazioni di cui sopra, possono essere macellate a cura del Settore, che provvede anche alla conservazione delle carni cosi' macellate, utilizzando le attrezzature esistenti giudicate idonee, e distribuisce le carni stesse agli enti ed organizzazioni predette, in sostituzione di bestiame vivo.
[3]Resta integra la facolta' dell'Amministrazione militare di conservare la propria attrezzatura per la refrigerazione, congelazione e conservazione della carne.
[4]Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli acquisti di bestiame da macello bovino e suino e delle carni conservate con il freddo, provenienti da mattazioni eseguite nel Regno, a norma del precedente comma, devono essere effettuati, per il tramite del predetto Settore, esclusivamente da parte degli Enti economici (Societa' anonima macellai affini e Consorzio industriale conserve alimentari) costituiti dalla Federazione dei commercianti di prodotti zootecnici e dalla Federazione nazionale esercenti industrie agricole e alimentari varie per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e per i prodotti destinati alla confezione di carni conservate, insaccate ed in scatola, o di prodotti di carni comunque preparati, lardo, strutto, ecc.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
