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In quanto le disposizioni dei precedenti articoli 5, 6 e 7 richiamano disposizioni della legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1067, o apportano ad esse varianti o aggiunte, s'intendono altresi' richiamate, modificate o integrate le disposizioni dei corrispondenti articoli da 196 a 201 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVII n. 329.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
