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[1]Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graditati di truppa e gli specializzati, che in virtu' della presente legge, prestano utilmente l'opera loro come personale d'inquadramento o come istruttori premilitari o postmilitari, presso la G.I.L. o presso la G.I.L.E., sempre per quei Paesi ove sara' possibile, o presso la M.V.S.N., godono dei seguenti vantaggi:
[2]1° concessione delle stesse facilitazioni di tariffa nei viaggi e nei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, stabilite per i militari richiamati alle armi;
[3]2° nei riguardi dell'avanzamento e dei richiami alle armi per istruzione:
- a)se ufficiali di complemento, dispensa dal corso di istruzione stabilito per l'avanzamento e dagli eventuali richiami alle armi per istruzione, limitatamente agli ufficiali che hanno prestato o presteranno l'opera loro in qualita' di istruttori premilitari o postmilitari e per l'anno in cui l'opera stessa e' stata prestata;
- b)se sottufficiali, graduati o specializzati di truppa, totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o adeguata riduzione di durata di tali richiami, durante l'anno in cui hanno effettivamente prestato la loro opera come istruttori o personale di inquadramento.
[4]Gli stessi vantaggi sono concessi agli istruttori o al personale di inquadramento che prestano volontariamente l'opera loro, escluso il personale della Forza in congedo della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, il quale godra' unicamente delle facilitazioni di cui al n. 1.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
