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[1]Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati del Regio esercito, sono vincolati all'atto del loro congedamento fino al compimento del 40° anno di eta', a prestare servizio gratuitamente, sia come personale di inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. in quei Paesi ove sara' possibile, sia come istruttori premilitari e postmilitari, presso i comandi della G.I.L. o della G.I.L.E. e presso la M.V.S.N. oppure in quei corsi speciali che fossero indetti dal Ministero della guerra.
[2]Il cennato personale prestera' servizio nella G.I.L. o nella G.I.L.E. con grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
