Art. 5 — Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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4 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1994 al 22 dicembre 2008. 374 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle regioni meridionali nelle materie di loro competenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvedera' alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, formato dal presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla commissione di cui all'articolo 2. Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglie, Sicilia e Sardegna. I membri del consiglio di amministrazione designati dalle regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra i consiglieri regionali. Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al quarto comma del presente articolo non abbiano provveduto alla designazione dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, o abbiano designato un consigliere regionale, si intende designato il dirigente piu' anziano nella qualifica dell'assessorato preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico della regione inadempiente. Il componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno cosi' designato decade automaticamente dalla nomina non appena la regione interessata provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art5 · fonte del testo
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