Art. 45 — Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
  • b)assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonche' per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attivita' non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanita' pubblica;
  • c)garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della liberta' di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
  • d)assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
  • e)provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
  • f)assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;
  • g)prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonche' le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sara' trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalita' ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europoe.

Testo vigente dal 12 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art45 · fonte del testo

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