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La corresponsione di assegni straordinari, prevista dal punto 3) dell'articolo 3, puo' avvenire:

  • 1)nei casi di gravi malattie ed altri infortuni, sempreche' si tratti di comprovato assoluto bisogno dei titolari di assegni continuativi o di iscritti al Fondo;
  • 2)quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, sono collocati a riposo, dispensati o cessati dal servizio senza aver diritto all'assegno continuativo intero o ridotto in mancanza del periodo minimo di contribuzione;
  • 3)quando i superstiti di personale morto in attivita' di servizio e dopo il collocamento a riposo non abbiano avuto la concessione dell'assegno continuativo per non aver il loro dante causa compiuto il periodo minimo di contribuzione;
  • 4)quando siano molti a fruire dello stesso assegno continuativo e si trovino in assoluto e urgente bisogno;
  • 5)in caso di decesso di personale in servizio o in pensione o di loro familiari. Nessuno puo' avere piu' di un assegno straordinario nello stesso anno solare, salvo che si tratti di causa di lutto. Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno la somma da erogare in assegni straordinari. Il Consiglio di amministrazione sottopone al Ministro per le finanze per l'approvazione, le eventuali forme di assistenza e previdenza, di cui al punto 7) dell'articolo 3 della presente legge, che ritenesse opportuno di attuare, tenute presenti le disponibilita' del Fondo.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art14 · fonte del testo

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