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Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo' essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2. Contro il provvedimento medesimo e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide, sentiti il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento e' soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione. Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

  • a)che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;
  • b)che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;
  • c)che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 6 marzo 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art35 · fonte del testo

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