Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1976 al 14 marzo 2021. 206 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Presso l'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri e' costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' dell'istituto medesimo. Esso e' composto: dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che lo presiede e da: un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la orticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricultura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la olivicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la agrumicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura; tre tecnici agricoli delle regioni. I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni. Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri. Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art28 · fonte del testo
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