Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021. Leggi il testo vigente →

L'importazione di materiali sementieri e' subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilira' le modalita' e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovra' avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta. Copia del certificato di cui al precedente comma sara' inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalita' che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunichera' al medesimo i quantitativi effettivamente importati. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero e' consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi. ((E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonche' le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.)) 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

11

Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1976 al 23 giugno 2001. 58 parole aggiunte.

… regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi. aggiunto: E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonche' le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

    Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art16 · fonte del testo

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