Art. 39 — Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Abrogato dal 16 settembre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Abrogato dal 16 settembre 1999
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1988 al 16 settembre 1999. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalita' previsti dai comuni 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art39 · fonte del testo
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