Art. 23 — Ufficio centrale per il coordinamento dell'iiziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnale la necessita' di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attivita' dell'Ufficio prevedendo la possibilita' che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali. All'Ufficio e' proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

Testo vigente dal 16 settembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 242/1989

    Questione infondata
    28 aprile 1989

    L'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo è un ufficio interno al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; conseguentemente, il potere ad esso attribuito dall'art. 23, sesto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di avvalersi di altri organi della pubblica amministrazione e di promuovere forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle Giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali, non può incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sesto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

    Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 5 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 60 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 2 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1988 al 16 settembre 1999. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Coniglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e' istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art23 · fonte del testo

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