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I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati. L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art27 · fonte del testo

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