Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare e' obbligatoria e gratuita. La obbligatorieta' non sussiste per coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato. Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali. L'esercizio dell'attivita' rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attivita'.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari