Art. 6 — Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 2004 al 27 settembre 2022. Leggi il testo vigente →

Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle forme di cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2004 al 27 settembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2004-12-24;313~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari