Nel primo quinquennio di applicazione della, presente legge, al fine di poter assicurare l'adeguatezza del contributo alle necessita' dell'Ente nazionale assistenza gente di mare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potranno essere aumentati gli importi fissati nella tabella di cui al precedente articolo. Il contributo complessivo dovuto all'Ente per ogni marittimo non potra', in ogni caso, superare l'1 per cento della retribuzione a questi spettante, calcolata in base agli elementi previsti dalle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 1945, n. 692.

Testo vigente dal 23 maggio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;408~art3 · fonte del testo

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