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E' dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprieta' o in gestione delle societa' esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale. L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente assistenza gente di mare un contributo pari a quello dovuto dal personale stesso. Il contributo dovuto dal marittimo e' trattenuto mensilmente dall'armatore al quale e' fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.

Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 9 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;408~art1 · fonte del testo

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