Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1964 al 22 dicembre 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali. Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale. Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;53~art5 · fonte del testo
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