[1]Agli effetti dell'applicazione dell'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i predetti militari, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di frontiera, debbono intimare l'alt con ogni mezzo idoneo a manifestare l'intimazione.
[2]Contro le persone cui l'intimazione e' fatta, che persistano nel tentativo di varcare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza puo' fare uso delle armi.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 18 aprile 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Grandi - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo vigente dal 6 giugno 1940
