Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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Chiunque vende, pone in vendita, o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili. Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili ed alti almeno un centimetro:

  • a)il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino);
  • b)la varieta'. Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purche' riportate sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purche' con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie. Non sono ammesse indicazioni o raffigurazioni che siano tali da potere indurre in errore l'acquirente. Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate, nonche' tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio. I quantitativi di riso comune in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione, sono considerati posti in vendita.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 18 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art5 · fonte del testo

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