Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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E' vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale. Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vaselina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco. Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo "parboiled, converte" o simili diretti a conservare al riso le sue proprieta' originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento. Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a "riso soffiato" e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanita'.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art3 · fonte del testo

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