Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

  • a)che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;
  • b)che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su un giornale locale e su un quotidiano;
  • c)che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art16 · fonte del testo

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