Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
Gli agricoltori e gli artigiani, che vendono al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, sono tenuti a munirsi della licenza di cui all'art. Sono pero' esonerati dal versamento della cauzione di cui all'art. 8 e la licenza non puo' essere negata dalle Commissioni comunali quando risulti provata la loro qualita' di produttori diretti.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976
