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[1]I Comuni non possono concedere il posteggio a chi non e' provvisto della licenza, e comunque non possono concedere piu' di un posteggio per ogni licenza.
[2]Il posteggio comunale non e' cedibile a titolo gratuito od oneroso ne' temporaneamente ne' permanentemente.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976
