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[1]I podesta', dei Comuni comunicano al principio di ciascun mese al competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco nominativo delle licenze di vendita ambulante rilasciate nel mese precedente, indicando anche le provincie per le quali ciascuna licenza e' valida.
[2]Il Consiglio dell'economia e' tenuto a sua volta a comunicare agli altri Consigli l'elenco nominativo di quelle licenze che autorizzano il venditore ambulante ad esercitare la sua attivita', nel loro territorio.
[3]I Consigli provinciali dell'economia, nel mese di novembre di ciascun anno, comunicano alle Commissioni comunali le direttive generali - da deliberarsi in seduta plenaria dei Consigli stessi - da - seguirsi nel rilascio delle licenze di vendita ambulante per l'anno successivo in rapporto alle caratteristiche economiche della Provincia, alla densita' della popolazione e alle reali esigenze della produzione, del commercio e del consumo.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976
