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[1]L'esercizio del commercio ambulante e' subordinato alla concessione di una licenza rilasciata su domanda dell'interessato, dal podesta' su conforme parere di una Commissione comunale presieduta dal podesta' stesso o da un suo delegato, e composta di due rappresentanti della Federazione provinciale del commercio e di due rappresentanti dell'Unione dei Sindacati fascisti del commercio.
[2]L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va inoltre subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorita', marittime, in applicazione dell'art. 166 del Codice per la marina mercantile e dell'art. 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976
