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Con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976
