Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

[1]Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attivita', anche in altre Provincie non indicate nella licenza dovra', ottenere preventivamente l'autorizzazione, da iscriversi nella licenza; medesima da parte del presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potra' avere la durata non inferiore a un mese e non superiore a sei in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.

[2]La domanda per ottenere l'autorizzazione puo' essere inoltrata al Consiglio dell'economia interessato per il tramite dell'Associazione sindacale competente.

Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;327~art11 · fonte del testo

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