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[1]Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attivita', anche in altre Provincie non indicate nella licenza dovra', ottenere preventivamente l'autorizzazione, da iscriversi nella licenza; medesima da parte del presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potra' avere la durata non inferiore a un mese e non superiore a sei in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.
[2]La domanda per ottenere l'autorizzazione puo' essere inoltrata al Consiglio dell'economia interessato per il tramite dell'Associazione sindacale competente.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976
