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Compatibilmente con le aree destinate alle fiere e mercati e con le esigenze sanitarie e di polizia annonaria, il Comune non puo' vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza valevole per la Provincia a cui il Comune appartiene.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976
